TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO: E’ NECESSARIO L’INTERVENTO DEL NOTAIO?

Nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio è sempre più frequente che le parti raggiungano accordi che prevedono il trasferimento di unità immobiliari tra i coniugi (o anche tra i coniugi e i figli).

Trasferimenti giustificati o dall’espressa volontà di adempiere in un’unica soluzione all’obbligo di mantenimento che grava su uno dei coniugi (nei confronti dell’altro coniuge o dei figli), o più in generale dalla volontà di dare piena e definitiva sistemazione al nuovo assetto familiare così come ridefinito all’esito dell’intervenuta crisi coniugale.

La possibilità di prevedere siffatti accordi nell’ambito della separazione e del divorzio è pacifica tanto in dottrina quanto in giurisprudenza e costituisce ormai prassi estremamente diffusa, agevolata peraltro anche dalle agevolazioni fiscali (esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa) previste dal legislatore per la tassazione dei suddetti trasferimenti (cfr. art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74, il cui perimetro applicativo è stato ampliato da diverse pronunce della Corte Costituzionale: sentenza 176/92, 154/99, 202/03). Prova ne è che molti tribunali hanno deciso di adottare appositi protocolli e linee guida al fine di fornire all’utenza specifiche indicazioni per la formalizzazione di tali accordi.

Un problema pratico che si è da subito posto agli operatori del settore è stato quello relativo alle concrete modalità con cui procedere al trasferimento immobiliare convenuto dai coniugi nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio (o nell’ambito degli accordi di modifica delle relative preesistenti condizioni).

In particolare si è posto il problema della necessità o meno di ricorrere al Notaio al fine di perfezionare il trasferimento immobiliare pattuito: necessità da alcuni esclusa in considerazione del fatto che il provvedimento dell’autorità giudiziaria può rappresentare un valido strumento formale sostitutivo dell’atto pubblico notarile, mediante il quale attuare quindi il trasferimento immobiliare in questione; necessità da altri invece fermamente sostenuta in considerazione del ruolo peculiare che il Notaio assolve nel nostro ordinamento nell’ambito della contrattazione immobiliare, ruolo non demandabile ad altri soggetti né surrogabile mediante altri procedimenti.

I risvolti pratici del problema sopra richiamato sono di tutta evidenza: qualora si dovesse optare per la prima soluzione (non necessità dell’intervento del Notaio), le parti possono prevedere e perfezionare direttamente in Tribunale, nell’ambito del procedimento di separazione o divorzio, il trasferimento immobiliare convenuto; nel secondo caso, invece (necessità intervento Notaio), le parti potrebbero solo prevedere nell’ambito degli accordi di separazione e divorzio un obbligo di trasferimento, il quale dovrà poi essere adempiuto al di fuori del processo, rivolgendosi quindi necessariamente al Notaio o, in caso di inadempimento, facendo ricorso al giudizio ex art. 2932 c.c.

La giurisprudenza di merito ha avuto modo di affrontare e approfondire il tema, fornendo – al pari della dottrina – risposte differenti (si confrontino al riguardo i vari Protocolli stilati nei singoli Tribunali): la stragrande maggioranza dei Tribunali italiani non ammette il trasferimento diretto e definitivo, con effetti reali, mediante verbale di separazione consensuale omologato o di modifica delle condizioni o di sentenza di divorzio congiunto, sostenendo l’indispensabilità e insostituibilità della funzione del notaio nel controllo circa la validità e legalità dell’atto di trasferimento immobiliare; la soluzione opposta, minoritaria, che ammette il trasferimento diretto e immediato nell’ambito dei procedimento di separazione e divorzio è stata invece adottata dai Tribunali di Pistoia, Ravenna, Terni, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Trieste, Treviso, Vicenza.

La questione è approdata in Cassazione, la quale, con l’ordinanza interlocutoria n. 3089/2020 ha affrontato il tema e, dato atto dei contrasti esistenti sia tra i giudici di merito che tra la giurisprudenza di legittimità e quella di merito, ha ritenuto di dover sottoporre la questione alle Sezioni Unite al fine di stabilire se le parti possano o meno inserire in un accordo di divorzio o di separazione consensuale un patto avente ad oggetto il trasferimento di beni immobiliari o limitarsi invece a prevedere solo un obbligo a trasferire, obbligo da adempiere poi necessariamente al di fuori del processo mediante l’intervento del Notaio.

L’ordinanza interlocutoria citata, nel rimettere alle Sezioni Unite la questione ha evidenziato i molteplici profili problematici ad essa sottesi, che possiamo brevemente sintetizzare con i seguenti punti interrogativi:

  • è possibile nel nostro ordinamento giuridico perfezionare trasferimenti immobiliari anche con atti non rogati dal notaio?
  • il verbale di omologa delle condizioni di separazione costituisce ex art. 2657 c.c. atto idoneo alla trascrizione dell’eventuale trasferimento immobiliare in esso contenuto?
  • il cancelliere o il giudice possono essere qualificati pubblici ufficiali autorizzati ex art. 2699 c.c. a ricevere la volontà delle parti in merito al trasferimento immobiliare?
  • l’art. 19 del d.l. n. 78 del 2010, per il quale prima della stipula di ogni atto di trasferimento immobiliare “il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze catastali”, implica che i predetti trasferimento possano essere perfezionati solo mediante atto notarile?
  • quali sono i profili di responsabilità del giudice che “omologa” o recepisce nella sentenza di divorzio su domanda congiunta l’accordo delle parti anche per la parte relativa al perfezionamento del trasferimento immobiliare; in tal caso è configurabile in capo al giudice un onere di verifica e controllo di conformità sull’immobile trasferito al pari di quello previsto dal citato art. 19 del d.l. n. 78 del 2010 per il notaio?
  • i protocolli stilati al riguardo nei Tribunali, possono limitare l’autonomia negoziale delle parti escludendo la possibilità di procedere al trasferimento diretto dei beni immobili, obbligando quindi le stesse ad assumere in sede giudiziale solo il relativo obbligo e a rivolgersi quindi in un secondo momento al Notaio per perfezionare il trasferimento?

La prima sezione civile della Cassazione, ritenendo la questione della massima importanza, ha deciso quindi di rimettere gli atti al presidente per la conseguente assegnazione alle Sezioni Unite.

Decisione quanto mai opportuna, trattandosi senza alcun dubbio di una questione della massima importanza, considerata sia la diffusione dei trasferimenti immobiliari in sede di separazione e di divorzio, sia le ricadute che tali problematiche possono avere in ambiti attigui a quello in esame, quali ad esempio quello – strettamente connesso – relativo agli analoghi procedimenti di definizione della crisi coniugale svolti in sede di negoziazione assistita, oppure quello – diverso – relativo alla configurabilità di trasferimenti immobiliari sempre in sede giudiziale ma nei verbali di conciliazione ex art. 185 c.p.c.

Non resta che attendere la Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, confidando che la stessa sarà in grado di fornire una soluzione coerente ed equilibrata ai molteplici profili problematici sopra evidenziati.