INAMMISSIBILE IL RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX LEGGE GELLI-BIANCO SE LA DOMANDA RIGUARDA IL MERO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’ MEDICA

è inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 8 della legge Gelli-Bianco, se la domanda riguarda l’accertamento di responsabilità medica e non una domanda di condanna risarcitoria” (Tribunale di Verona, sez. III Civile, decreto 26 aprile 2021)

L’art. 8, 1° comma, della L. 24/2017 (c.d. legge “Gelli/Bianco”) prevede che «chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696 bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente».

L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. si pone quindi (in alternativa alla mediazione) quale condizione di procedibilità per le controversie di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria.

Si è posto il problema relativo all’esatta definizione dell’ambito di applicazione della predetta condizione di procedibilità. Il problema ruota intorno all’interpretazione dell’espressione “controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria” contenuta nella norma citata (art. 8, 1° comma L. 24/2017).

Ci si è chiesti in particolare se tale norma vada interpretata in maniera restrittiva circoscrivendone quindi l’ambito di applicazione alle sole domande con cui si chieda la “condanna” dei convenuti al risarcimento del danno asseritamente derivante da un caso di malpractice medica, oppure se la stessa vada interpretata in maniera estensiva, includendo nel suo ambito di applicazione anche le domande aventi ad oggetto il “mero accertamento” della suddetta responsabilità.

Una parte della dottrina propende per l’interpretazione estensiva della norma, in considerazione del fatto che l’accertamento della responsabilità sanitaria (in sé accertamento del fatto condotta – nesso di causalità – evento) in tanto è ammissibile in quanto si domandi l’accertamento del diritto di credito al relativo risarcimento; ne consegue che anche un’azione di mero accertamento della responsabilità sanitaria (ovvero di accertamento del credito risarcitorio) rientrerebbe nell’ambito operativo dell’art. 8, 1° comma, dovendosi configurare quale azione di accertamento del credito risarcitorio.

Di contrario avviso il Tribunale di Verona, il quale con il decreto del 26.04.2021 ha fornito una lettura restrittiva dell’ambito di applicazione dell’art. 8, 1° comma, L. 24/2017, ritenendo che una domanda di mero accertamento della responsabilità medica non sia soggetta alla predetta condizione di procedibilità. Secondo il Tribunale, infatti, tale condizione è prevista solo per colui che voglia esercitare un’azione relativa ad una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria e quindi solo rispetto ad una domanda di condanna risarcitoria. Non potendo tale previsione essere interpretata in modo estensivo perché tutte le norme che stabiliscono limiti di accesso alla giurisdizione vanno interpretate restrittivamente, il Tribunale di Verona conclude dichiarando inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto ai sensi dell’art. 8 della legge Gelli-Bianco rispetto ad una domanda avente ad oggetto il mero accertamento della responsabilità medica.