RESPONSABILITA’ SANITARIA E DANNI RIFLESSI

In materia di responsabilità sanitaria, va esclusa la natura contrattuale da effetti di protezione per terzi, della pretesa risarcitoria avanzata iure proprio da un congiunto (nella specie il coniuge) per i danni, mediati e riflessi, subiti in seguito all’inadempimento delle obbligazioni assunte dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente in forza di contratto di spedalità; la natura extracontrattuale di tale responsabilità la assoggetta alla relativa disciplina” (Cass. Civ., sez. III, Sent. 07 aprile 2022, n. 11320)

Con la sentenza n. 11320/2022 la terza sezione civile della Corte di Cassazione consolida il principio secondo il quale la responsabilità della struttura sanitaria per i danni conseguenti ad ipotesi di errore medico, ha natura contrattuale (di regola) solo nei confronti del paziente titolare del rapporto contrattuale di spedalità. La pretesa risarcitoria vantata dai prossimi congiunti del paziente per i danni da essi autonomamente subiti, in via mediata e riflessa, in conseguenza della medesima condotta inadempiente imputabile alla struttura ospedaliera, si colloca invece nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ed è soggetta quindi alla relativa disciplina (allegazioni, onere prova, termine prescrizionale, danno risarcibile, ecc.).

La Suprema Corte ribadisce che l’unica deroga al principio sopra evidenziato è riscontrabile nell’ambito della responsabilità da prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, ipotesi in cui il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia “ultra partes“. Si pensi ad esempio al contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza o l’accertamento di eventuali patologie del concepito che potrebbe indurre la stessa ad esercitare il diritto all’interruzione anticipata della gravidanza medesima. In questi casi, l’inesatta esecuzione della prestazione medica richiesta dalla gestante, incidendo in modo diretto anche sulla posizione del nascituro e del padre, legittima anche tali soggetti (oltre alla gestante) ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.

Al di fuori di queste specifiche ipotesi, poiché l’esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo comma, c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un “effetto protettivo” del contratto nei confronti di terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand’anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto”.

Ciò non vuol dire, ovviamente, che i prossimi congiunti del paziente, ove abbiano subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli quale riflesso dell’inadempimento della struttura sanitaria (cc.dd. danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire non già l’azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova.