Il comma 380 dell’art. 1 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), apporta talune modifiche al D. Lgs. n. 149 del 2022 di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (la c.d. riforma Cartabia). In particolare, viene riscritto l’articolo 35, contenente le disposizioni transitorie volte a disciplinare il passaggio dalla normativa attualmente in vigore a quella introdotta dal decreto legislativo e vengono apportate limitate modifiche all’articolo 41, concernente le disposizioni transitorie in materia di mediazione e negoziazione assistita. L’intervento modificativo in esame è finalizzato a garantire una più celere attuazione del PNRR, anticipando in particolare l’entrata in vigore della riforma del processo civile (compresa negli obiettivi fissati dal PNRR) e il conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del processo civile alla stessa correlati.
REGIME TRANSITORIO (nuovo testo dell’art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022):
a) anticipazione della generale operatività della riforma al 28 febbraio 2023, anziché al 30 giugno 2023, confermando la previsione secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data, mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriormente vigenti;
b) le disposizioni in materia di udienza mediante collegamenti audiovisivi, di deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza e di obbligatorietà del deposito telematico di atti e documenti del processo (articoli 127, comma 3, 127- bis e 127-ter c.p.c; disposizioni del capo I, titolo V-ter, e art. 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368), nonché delle disposizioni in tema di giuramento del consulente tecnico d’ufficio mediante deposito di apposita dichiarazione sottoscritta con firma digitale (art. 193, comma 2, c.p.c.) si applicano dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti pendenti davanti al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione; viene poi anticipata al 28 febbraio 2023 (dal 30 giugno 2023) l’applicazione delle norme di cui agli articoli 196-quater e 196-sexies delle disp.att.c.p.c. in materia di obbligo di deposito telematico per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente;
c) con riguardo ai procedimenti pendenti davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, l’ entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 (attualmente a decorrere dal 30 giugno 2023) delle disposizioni del codice di rito già richiamate con riguardo ai procedimenti davanti al tribunale, corte d’appello e Corte di Cassazione, in materia di udienza mediante collegamenti audiovisivi, deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza e giuramento del consulente tecnico d’ufficio; mentre rimane confermata l’applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti già pendenti a quella data, dell’obbligo di deposito telematico di atti e documenti (Capo I del Titolo V-ter disp.att.c.p.c.). Viene comunque fatta salva la possibilità per il Ministero della giustizia, accertata la funzionalità dei sistemi informatici, di anticipare tale obbligo, anche per singoli uffici o per singoli adempimenti.
d) applicazione delle nuove disposizioni in tema di impugnazioni e giudizio di appello (capi I e II, titolo III, libro secondo e articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c.) alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (anziché alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023), al fine di garantire l’immediata applicazione di tali norme;
e) conferma dell’applicazione ai ricorsi per cassazione proposti successivamente al 1° gennaio 2023 delle nuove disposizioni in tema di giudizio di cassazione (norme di cui al capo III, titolo III, libro II, c.p.c. e capo IV disp.att.c.p.c.);
f) applicazione delle nuove norme in tema di udienza pubblica, rito in camera di consiglio e “filtro” di inammissibilità (articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c.) anche ai ricorsi già proposti alla data del 1° gennaio 2023, ma in cui non è stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio;
g) applicazione della disciplina del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 363-bis, c.p.c.) anche ai procedimenti già pendenti alla data del 1° gennaio 2023 (nel testo vigente 30 giugno 2023);
h) applicazione agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023 delle disposizioni che sopprimono la formula esecutiva (articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), del decreto legislativo n. 149 del 2022);
i) applicazione, a partire dal 30 giugno 2023, delle norme che dettano la disciplina per l’istituzione, in ciascun tribunale, dell’elenco dei mediatori familiari (articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022), essendo a tal fine necessaria l’approvazione della apposita normazione secondaria, e di quelle abrogano la conciliazione per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale (10, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022);
l) proroga dell’applicazione delle disposizioni attualmente vigenti in tema di consulenti tecnici d’ufficio (articoli 15 e 16 disp.att.c.p.c.), sino all’emanazione del decreto ministeriale adottato per l’introduzione nell’albo di ulteriori categorie e per stabilirne i settori di specializzazione, previsto dall’articolo 13 disp.att.c.p.c. come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022;
m) proroga della normativa tecnica attualmente vigente in tema di svolgimento delle udienze civili tramite collegamenti da remoto (provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 2 novembre 2020), in attesa dell’adozione dei provvedimenti previsti dal nuovo articolo 196-duodecies, comma quinto, disp. att. c.p.c.
MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA (modifiche apportate all’art. 41 del D. Lgs. n. 149/2022):
n) per quanto riguarda la mediazione, le nuove norme in materia di patrocinio a spese dello Stato e formazione dei mediatori, ampliamento delle materie in cui il procedimento è obbligatorio e abolizione della configurazione del primo incontro come meramente programmatico e gratuito, richiedono necessariamente l’adozione della apposita normazione secondaria e la revisione del regolamento di cui al d.m. 18 ottobre 2010, n. 180. Ampia parte dell’applicazione della nuova disciplina, pertanto, viene differita al 30 giugno 2023. Si prevede, comunque, l’entrata in vigore già dal 28 febbraio 2023 delle disposizioni che richiedono unicamente meri accorgimenti organizzativi, quali ad esempio quelle in tema di mediazione in modalità telematica, accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche, conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione;
o) in tema di negoziazione assistita si prevede l’applicazione del nuovo regime dal 28 febbraio 2023, eccezion fatta per quanto riguarda le nuove disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato, che sostituiscono quelle attualmente vigenti, in quanto anche in questo caso è necessaria l’adozione della relativa normativa secondaria di attuazione. La nuova disciplina sul punto, pertanto, si applicherà a far data dal 30 giugno 2023;
p) inoltre, introducendo un nuovo comma nell’articolo 41 (comma 3-bis), si specifica che la nuova disposizione in tema di responsabilità contabile dei pubblici dipendenti che concludano un accordo nell’interesse dell’amministrazione trovi applicazione dal 28 febbraio 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data, e non solo a quelli introdotti successivamente.
L’art. 8, comma 8, del decreto milleproroghe (D.L. 198/2022) incide sul processo civile prevedendo:
a) una proroga al 30.6.2023 della disciplina (art. 221, comma 8, L. n. 77/2020) secondo cui il giuramento del CTU avviene mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico;
b) una proroga al 30.6.2023 della disciplina (art. 23, comma 8 bis, D.L. 137/2020, conv. con L. n. 176/2020), secondo cui le udienze in camera di consiglio, relativamente ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, si svolgono mediante trattazione scritta;
c) una proroga al 28.2.2023 della disciplina (art. 23, comma 9 bis, D.L. 137/2020, conv. con L. n. 176/2020), secondo cui le formule esecutive sono rilasciate in modalità telematica.