AMMISSIBILITA’ DEL RICORSO CON DOMANDA CONGIUNTA E CUMULATA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”

(Corte di cassazione civile, sez. I, sentenza 16 ottobre 2023 n. 28727)

LA QUESTIONE

La Riforma Cartabia, nel riscrivere le norme relative al procedimento in materia di persone, minori e famiglie, ha previsto all’art. 473 bis.49 c.p.c., rubricato «cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio», la possibilità per i coniugi di proporre contestualmente, nell’ambito del medesimo e unico procedimento, sia la domanda di separazione giudiziale sia la domanda di divorzio contenzioso, da trattarsi poi con un unico rito dinanzi ad un unico giudice.

La possibilità del cumulo della domanda di separazione e di divorzio è espressamente prevista dall’art. 473 bis.49 c.p.c. sono nell’ambito dei procedimenti di separazione personale e divorzio contenziosi, nulla prevedendo invece la norma per quanto concerne l’ipotesi dei procedimenti di separazione e di divorzio non contenziosi (ovvero su domanda congiunta).

Tale silenzio del legislatore ha posto quindi il problema interpretativo inerente l’ammissibilità o meno del cumulo, in via consensuale, delle domande di separazione e di divorzio.

Problema di grande rilevanza pratica al quale i vari tribunali (al pari della dottrina) hanno dato risposte discordanti, potendosi individuare un primo orientamento favorevole all’ammissibilità dei ricorsi congiunti contenenti domanda di separazione consensuale e di divorzio (cfr. Tribunale di Milano, Vercelli, Genova, Lamezia Terme), ed un secondo orientamento che propende invece per l’inammissibilità del cumulo (cfr. Tribunale di Firenze, Padova, Bari) in considerazione del fatto che tale facoltà sarebbe riservata dalla legge alle sole ipotesi di procedimento contenzioso.

Il Tribunale di Treviso, con ordinanza di rinvio pregiudiziale del 31 maggio 2023, ha investito della questione la Suprema Corte di Cassazione, chiedendole – ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. – di volersi pronunciare sulla questione relativa «all’ammissibilità della proposizione di ricorso congiunto di separazione e di divorzio su domanda cumulativa dei coniugi, ex art. 473 bis.49 c.p.c.»

LA SOLUZIONE INDICATA DALLA SUPREMA CORTE (Sent. n. 28727/2023)

Con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 la Prima sezione della Corte di Cassazione ha risolto il contrasto interpretativo inerente l’ambito di applicazione dell’art. 473 bis. 49 c.p.c., affermando l’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e di divorzio nel caso di proposizione cumulativa delle stesse in via consensuale.

La diversa opzione interpretativa, secondo la Corte, non è accettabile in quanto determinerebbe una evidente disparità di trattamento tra il giudizio contenzioso e quello su istanza congiunta, che non trova alcuna giustificazione, considerato che:

a) la ratio della novità legislativa introdotta con l’art. 473 bis.49 (cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti contenziosi) è quella di garantire un «risparmio di energie processuali» (mediante il simultaneus processus relativo a pretese identiche o implicanti accertamenti di fatto comuni o comunque almeno in parte rilevanti per entrambi i processi), nonché un «coordinamento delle decisioni» rese nei distinti giudizi di separazione e divorzio: tali esigenze ricorrono sia nel caso di domanda contenziosa sia nel caso di domanda consensuale;

b) l’argomento formale fondato sul silenzio della legge (ubi lex non dixit, non voluit) è estremamente debole, potendosi confutare con argomenti contrari parimenti plausibili, e quindi non è utilmente invocabile ai fini della soluzione del problema;

c) sotto il profilo sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all’omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito «comune» di cui all’art. 473 bis.51 c.p.c.;

d) la possibilità di cumulo di domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti, non comporta né implica alcuna deroga al principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale;

e) la possibilità di sopravvenienze di fatto che incidano sull’accordo contenuto nella domanda congiunta di divorzio (ipotesi che può verificarsi anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte insieme) non può rappresentare un impedimento giuridico al cumulo di domande congiunte, ma potrà semmai determinare l’applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali affermati dal giudice di legittimità (cfr. Cass. 10463/18 in ordine all’inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l’improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473 bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto «allo stato» della domanda «se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli», o l’art. 473 bis.19 c.p.c., che condiziona l’ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a «mutamenti di circostanze», per il procedimento contenzioso).

Alla luce e in considerazioni dei principi giuridici sopra richiamati, la Suprema Corte ha quindi concluso affermando il seguente principio di diritto: «In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il Ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».