“Dei danni riportati da un automobilista, il cui veicolo sia stato urtato da un cinghiale che attraversava la strada, risponde la regione quante volte non riesca a fornire la prova liberatoria del caso fortuito” (Trib. Spoleto, sentenza 5 agosto 2023, Giud. Roscini)
Il Tribunale di Spoleto accoglie la domanda risarcitoria avanzata da un automobilista nei confronti della regione Umbria, condannando la regione a risarcire i danni riportati dall’autovettura dall’attore a seguito della collisione con un cinghiale improvvisamente comparso sulla strada.
La decisione del Tribunale umbro si pone sulla scia dell’indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7969/2020 che, innovando rispetto al precedente contrario orientamento, ha ritenuto applicabile l’art. 2052 c.c. – che disciplina la responsabilità del proprietario di un animale o di colui che se ne serve, per i danni cagionati dall’animale – anche ai danni cagionati dalla fauna selvatica.
Recependo i principi affermati dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 7969/2020 (principi poi confermati anche nelle successive pronunce, cfr. Cass. 8384/2020, Cass. 11107/2023), il Tribunale di Spoleto ha quindi evidenziato che:
a) chi lamenta di essere stato danneggiato da animali selvatici può invocare il regime di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.;
b) nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri entri; in quest’ultimo caso la regione può semmai rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero impedito il danno;
c) a norma dell’art. 2052 c.c., il danneggiato (attore) per vedere accolta la sua pretesa risarcitoria ha l’onere di dimostrare in giudizio solo il nesso causale tra il comportamento dell’animale selvatico e il danno riportato, mentre spetta all’ente pubblico convenuto la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure (concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema) di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela dei terzi.
Facendo applicazione dei principi giuridici sopra richiamati il Tribunale di Spoleto ha quindi accolto la domanda risarcitoria avanzata dall’attore, avendo quest’ultimo provato in giudizio il nesso causale tra il comportamento dell’animale selvatico (cinghiale) e i danni riportati all’autovettura, non avendo invece la regione fornito la prova liberatoria del caso fortuito di cui era onerata.