“Qualora un immobile sia stato concesso in comodato da uno dei comproprietari, senza il consenso dell’altro, a una coppia di sposi per adibirlo ad abitazione della famiglia e sia stato successivamente ristrutturato da questi ultimi per la migliore sistemazione della casa coniugale, nessuno è tenuto a rifondere ai comodatari le spese di ristrutturazione dell’appartamento: pertanto, in sede di divisione, l’appartamento va valutato tenendo conto anche delle migliorie, senza operare alcuna decurtazione del valore in misura corrispondente a dette spese.” (Cass. Civ., Ord. 29 febbraio 2024 n. 5371)
Con la pronuncia in epigrafe la Suprema Corte affronta due problematiche di estremo interesse relative al rapporto di comodato avente ad oggetto un immobile destinato dal comodatario ad abitazione della propria famiglia. La prima questione concerne la rimborsabilità o meno, in favore del comodatario, delle spese di ristrutturazione dallo stesso sostenute per migliorare l’immobile. La seconda questione concerne la rilevanza da attribuire alle suddette spese in sede di divisione del medesimo immobile. Per quanto concerne la prima questione, la Suprema Corte, richiamato l’art. 1808, II comma, c.c. – il quale riconosce in favore del comodatario il “diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti” – sottolinea come al di fuori dei casi necessità e urgenza il comodatario è libero di scegliere se affrontare o meno le spese di manutenzione, anche straordinaria, dell’immobile concesso in comodato, ma se decide di sostenerle lo fa nel suo esclusivo interesse e, conseguentemente, non può poi pretendere, in seguito, il relativo rimborso da parte del comodante. La seconda questione concerne la rilevanza da attribuire alle predette spese (sostenute dal comodatario) in sede di divisione dell’immobile concesso in comodato, trattandosi di stabilire se il valore delle suddette spese rilevi o meno ai fini della riduzione del valore di stima dell’immobile. La Suprema Corte risolve la questione affermando che in sede di divisione, l’appartamento va valutato tenendo conto anche delle migliorie, senza operare alcuna decurtazione del valore in misura corrispondente a dette spese, tenuto conto che il comodante non deve rimborsare la relativa spesa in favore del comodatario.