AMBITO APPLICATIVO DELL’ART. 1284, QUARTO COMMA, C.C., E RICADUTE SUL CONTENZIOSO DA MALPRACTICE MEDICA

“”L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio”

(Cassazione Civile, Sez. 3, Ordinanza n. 23891 del 22 luglio 2026)

1. La questione giuridica

L’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 22 luglio 2026, n. 23891 affronta la questione dell’ambito applicativo degli interessi al saggio maggiorato previsto dall’art. 1284, quarto comma, c.c.: se tale disposizione operi soltanto per le obbligazioni di valuta di fonte contrattuale, oppure si estenda anche alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie, indipendentemente dalla loro fonte e dalla liquidità del credito. La Corte aderisce all’interpretazione estensiva, escludendo che la natura di obbligazione di valore o l’illiquidità della pretesa possano, di per sé, impedire l’applicazione del saggio maggiorato dalla domanda giudiziale. La disposizione, secondo il Collegio, risponde infatti all’esigenza di sollecitare il pronto adempimento, comune a tutte le obbligazioni da soddisfare mediante il pagamento di una somma di denaro. Pur dando atto del contrasto giurisprudenziale, la Terza Sezione ritiene superabili gli argomenti delle interpretazioni restrittive e, senza rimettere la questione alle Sezioni Unite, enuncia il seguente principio di diritto:

“L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio“. (Cass. Civ. Ordinanza 23891/2026)

2. Il quadro del contrasto

La stessa ordinanza ricostruisce l’esistenza, sul punto, di tre diversi orientamenti:

  1. restrittivo: la norma si applica solo alle obbligazioni di valuta di fonte contrattuale (tra le altre, Sez. 3 n. 16318/2026, n. 6698/2026, n. 6696/2026, n. 14285/2025; Cass. n. 13145/2021; n. 28409/2018);
  2. intermedio: obbligazioni di qualunque fonte, purché «liquide o di pronta liquidazione» (Sez. 1 n. 28036/2025);
  3. estensivo: qualunque obbligazione da adempiersi con somma di denaro (Sez. 3 n. 29757/2025, n. 28199/2025, n. 7677/2025, n. 61/2023).

Il primo orientamento trova espressione, ad esempio, in Cass. n. 13145/2021, secondo cui la norma si riferisce «ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie quelle che trovano la propria fonte genetica nel contratto, anche se afferenti ad un obbligo restitutorio» [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021], e in Cass. n. 6698/2026, che ne esclude l’applicazione all’obbligazione risarcitoria da inadempimento di obbligazione non pecuniaria, temendo «un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide» e un incentivo a «domande risarcitorie sproporzionate» [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 6698 del 20/03/2026]. L’orientamento intermedio è recepito da parte della giurisprudenza di merito, che con Cass. n. 28036/2025 esclude i super-interessi sul credito risarcitorio, .

Significativo, per il tema qui trattato, che il contrasto sia interno alla stessa Terza Sezione e che pronunce restrittive siano anche di poco anteriori (maggio 2026) all’ordinanza annotata: la scelta di non rimettere alle Sezioni Unite non elimina dunque l’incertezza.

3. Gli argomenti della Corte

La motivazione dell’Ordinanza confuta i quattro argomenti restrittivi:

  • Natura “di valore” del credito risarcitorio. La Corte distingue lo scopo degli interessi dal loro saggio: nulla vieta al legislatore di fissare una misura forfettaria anche per gli interessi compensativi. Sul piano storico-sistematico, «l’obbligazione di interessi ha sempre la funzione di remunerare l’indisponibilità del denaro da parte del creditore, quale che sia la fonte dell’obbligazione». Il sillogismo “danno da provare, quindi niente art. 1284, quarto comma” viene ribaltato: la norma si applica alle obbligazioni risarcitorie proprio perché, mancando un criterio generale, il legislatore ha voluto limitare la discrezionalità del giudice «almeno a far data dalla domanda».
  • Pertinenza agli artt. 1223 e 1226 c.c. (§ 6.2). L’art. 1284 non detta criteri di liquidazione del danno, ma fissa un saggio. Disciplina inoltre un solo segmento temporale: dal fatto alla domanda restano applicabili le regole generali; dalla domanda in poi la liquidazione «ha cessato di essere equitativa, per divenire forfettaria ope legis».
  • Ratio sanzionatoria limitata al patto (§ 6.3). Non si spiega perché debba essere colpito il partner commerciale e non l’autore dell’illecito, costituito in mora ex re ai sensi dell’art. 1219, secondo comma, n. 1, c.c.
  • Argomento letterale dell’incipit. L’inciso «se le parti non ne hanno determinato la misura» è il presupposto dell’eccezione, non della regola. Il parallelo con l’art. 1224, primo comma, c.c., pacificamente applicabile a tutte le obbligazioni pecuniarie pur contenendo un analogo riferimento a interessi convenzionali, rende evidente la fallacia della tesi contraria.

Quanto al criterio della liquidità, la Corte osserva che esso è fonte di incertezze, svuota l’art. 1219, secondo comma, n. 1, c.c. ed è incoerente con il consolidato principio (S.U. n. 1712/1995) per cui il credito risarcitorio, pur illiquido, produce interessi compensativi.

4. Ricadute sul risarcimento del danno da malpractice medica

4.1. Il superamento dell’orientamento formatosi proprio in materia sanitaria

L’impatto sul contenzioso sanitario è diretto, perché il filone restrittivo si è consolidato proprio su casi di responsabilità sanitaria. La Corte d’appello di Milano (sent. n. 3317/2025) richiama Cass. n. 19063/2023 e n. 14285/2025, «aventi entrambe ad oggetto casi analoghi di responsabilità sanitaria», per negare i super-interessi al paziente danneggiato. Aggiunge che la norma ha una «spiccata funzione deterrente-afflittiva» che porterebbe a escludere «i debiti risarcitori illiquidi alla data di proposizione della domanda giudiziale», poiché «sarebbe inopportuno sanzionare il debitore che ancora non sa quanto pagare». Valorizza inoltre l’indice sistematico dell’art. 1, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231/2002, che esclude dall’ambito del decreto i pagamenti a titolo di risarcimento del danno. Nello stesso senso si collocano App. Torino Sentenza n. 304/2025 e Trib. Milano Sentenza n. 7641/2025.

L’ordinanza annotata smentisce questa impostazione: ritiene irrilevante tanto la natura di valore quanto l’illiquidità del credito. Ne discende che, nel giudizio contro la struttura sanitaria (responsabilità contrattuale) o contro il sanitario (responsabilità extracontrattuale), la distinzione di fonte perde rilievo ai fini del saggio post-domanda.

4.2. Struttura della liquidazione

Seguendo l’ordinanza, la liquidazione del danno da malpractice si articola in due segmenti:

  • dal fatto illecito alla domanda: restano applicabili le regole sugli interessi compensativi (S.U. n. 1712/1995), da calcolare sulla somma devalutata e rivalutata anno per anno, a saggio scelto dal giudice e senza automatismi;
  • dalla domanda al saldo: si applica il saggio ex d.lgs. n. 231/2002, «forfettario ope legis».

Restano aperti alcuni profili applicativi che l’ordinanza non affronta:

  • la base di calcolo nel periodo successivo alla domanda: occorre stabilire se il saggio maggiorato si applichi sulla somma anno per anno rivalutata e se possa cumularsi con la rivalutazione;
  • il rischio di “cumulo di pene private”: la Sezione Lavoro, a proposito dell’art. 429 c.p.c., ha ritenuto che il cumulo di rivalutazione, interessi e super-interessi integrerebbe «uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d’illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.» [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 34623 del 29/12/2025]. Argomento analogo potrebbe essere speso dalle strutture convenute in relazione al debito risarcitorio rivalutato.

4.3. Oneri processuali: domanda specifica e statuizione espressa

Il nuovo principio non opera in via automatica. Le Sezioni Unite (n. 12449/2024) hanno chiarito che i super-interessi richiedono uno specifico accertamento e una statuizione ad hoc. In mancanza, il titolo che menzioni genericamente gli “interessi legali” va inteso come riferito al saggio dell’art. 1284, primo comma [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 6698 del 20/03/2026]. Occorre inoltre una specifica domanda, che non può essere proposta tardivamente, ad esempio per la prima volta in appello o in comparsa conclusionale [Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 22559 del 01/07/2026].

Per il danneggiato da malpractice ne deriva un preciso onere difensivo: formulare espressamente, già nell’atto introduttivo, la domanda degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda (individuata come si dirà) al saldo. Non è sufficiente la generica richiesta di “interessi e rivalutazione”, su cui si fonda di norma la liquidazione d’ufficio degli interessi compensativi .

5. La decorrenza: retrodatazione al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c.

5.1. Il dato normativo

Nel contenzioso sanitario la consulenza tecnica preventiva è condizione di procedibilità della domanda risarcitoria (art. 8, commi 1-2, l. n. 24/2017), in alternativa alla mediazione. Il comma 3 dispone:

“Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, e’ depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’ articolo 281-undecies del codice di procedura civile.“

La retrodatazione degli effetti della domanda al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., affermata da Cass. n. 11804/2025 nei termini indicati nel quesito, si salda con la previsione dell’art. 1284, quarto comma, c.c., che collega il saggio maggiorato al «momento in cui è proposta domanda giudiziale». La giurisprudenza ha individuato il dies a quo, nei procedimenti introdotti con ricorso, nel deposito e non nella notifica [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021].

5.2. Effetti combinati

Sommando il principio dell’ordinanza n. 23891/2026 alla retrodatazione:

  • il saggio maggiorato decorre dal deposito del ricorso per ATP conciliativo, a condizione che il ricorso introduttivo del giudizio di merito sia depositato nel termine di novanta giorni dal deposito della CTU;
  • il periodo coperto dal saggio maggiorato si allunga a tutta la durata della fase preventiva di ATP;
  • per la struttura e per l’assicuratore, che hanno l’obbligo di partecipare all’ATP e di formulare l’offerta o motivarne l’omissione (art. 8, comma 4, l. n. 24/2017), la mancata conciliazione diviene economicamente più onerosa. Ciò rafforza la funzione dell’art. 1284, quarto comma, di «indurre il debitore ad un pronto adempimento».

5.3. Profili critici

  • Contenuto del ricorso ex art. 696-bis: va chiarito se, ai fini dei super-interessi, il ricorso per ATP debba già contenere la richiesta specifica degli interessi ex art. 1284, quarto comma, o se basti che questa sia formulata nel successivo ricorso di merito, che “salva” gli effetti della domanda originaria. La necessità di una domanda specifica [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 6698 del 20/03/2026] suggerisce prudenzialmente di formularla in entrambi gli atti.
  • Mancato rispetto del termine di novanta giorni: in tal caso la retrodatazione viene meno e gli interessi decorrono dal deposito del ricorso di merito.
  • Coerenza con la ratio: proprio nell’ATP la liquidazione del danno è ancora in corso di accertamento. Qui si riaffaccia l’obiezione dell’orientamento restrittivo sul debitore che «non sa quanto pagare» , che l’ordinanza in commento supera con l’argomento della mora ex re e della forfettizzazione legale.
  • Rischio di domande sovradimensionate [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 6698 del 20/03/2026]: il meccanismo potrebbe incentivarle, ma il rischio è temperato dalla sede conciliativa e dal fatto che il saggio si applica sulla somma effettivamente liquidata.

6. Valutazione conclusiva

L’ordinanza ha il merito di offrire una ricostruzione unitaria e lineare, fondata sulla lettera («dalla domanda»), sulla ratio acceleratoria e su una convincente confutazione dell’argomento letterale tratto dall’incipit della norma. Sul versante risarcitorio, tuttavia l’affermazione relativa ai crediti di valore è resa in un caso di obbligazione restitutoria e si colloca in un contrasto tuttora aperto all’interno della stessa Terza Sezione. È dunque ragionevole attendersi un intervento delle Sezioni Unite.

Nell’attesa, in materia di malpractice medica, la difesa del danneggiato dovrebbe:

  • proporre la domanda specifica degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sin dal ricorso ex art. 696-bis c.p.c. e reiterarla nel ricorso introduttivo della fase di merito;
  • rispettare rigorosamente il termine di novanta giorni, così da invocare la decorrenza dal deposito del ricorso per ATP (art. 8, comma 3, l. n. 24/2017; Cass. n. 11804/2025);
  • tenere distinti, nella quantificazione, il segmento degli interessi compensativi (dal fatto alla domanda) e quello del saggio maggiorato (dalla domanda al saldo).

La difesa delle strutture sanitarie e degli assicuratori, dal canto suo, dovrebbe valutare con maggiore attenzione l’offerta risarcitoria in sede di ATP. Ciò non toglie che possa continuare a sostenere le tesi restrittive, che sono ancora sostenute da una parte della giurisprudenza di legittimità e di merito.