“”Nelle spese processuali ex art. 91 c.p.c. rientrano anche i compensi del consulente tecnico di parte nominato nel corso del giudizio. La loro rifusione in favore della parte vittoriosa non presuppone la prova dell’avvenuto pagamento, essendo sufficiente la prova — o, nel processo, la presunzione di fatto derivante dalla nomina — dell’assunzione dell’obbligazione di remunerare il professionista. Solo se la controparte dimostri che la prestazione è stata resa gratuitamente o che il debito si è estinto viene meno la ripetibilità della voce. Diversamente, le spese di consulenza sostenute in fase stragiudiziale non costituiscono spese processuali, ma danno emergente, e richiedono domanda e prova secondo i criteri propri della responsabilità civile.”
L’ordinanza delle Sezioni Unite affronta un tema di notevole rilievo applicativo: se la parte vittoriosa, per ottenere la rifusione del compenso del proprio consulente tecnico di parte, debba dimostrare di averne già effettuato il pagamento, oppure se sia sufficiente la prova dell’assunzione della relativa obbligazione. La questione si colloca nel perimetro dell’art. 91 c.p.c., che pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese in favore dell’altra parte, secondo il principio della soccombenza.
Sul punto si contrapponevano due indirizzi giurisprudenziali: un primo orientamento subordinava la ripetibilità del costo del CTP alla prova documentale dell’esborso; un secondo, invece, riteneva sufficiente che la parte avesse conferito l’incarico e assunto l’obbligazione di remunerare il professionista.
La pronuncia in esame compone il contrasto aderendo in modo netto al secondo indirizzo.
Il cuore della decisione risiede nella qualificazione giuridica della spesa per il consulente tecnico di parte nominato nel corso del processo. Le Sezioni Unite affermano che tale voce rientra pacificamente tra le spese processuali di cui all’art. 91 c.p.c., al pari delle spese di difesa tecnica.
La conseguenza sistematica è di immediata evidenza: se si tratta di spesa di lite, essa segue la medesima disciplina delle altre voci recuperabili dalla parte vittoriosa e non richiede, quale presupposto della rifusione, la dimostrazione dell’avvenuto pagamento. La Corte osserva infatti che, se nessuno pretenderebbe la prova del previo pagamento del compenso dell’avvocato per condannare il soccombente alla rifusione, non vi è ragione per introdurre una regola più gravosa per il consulente tecnico di parte.
Il ragionamento si salda con la struttura stessa dell’art. 91 c.p.c., norma che disciplina la condanna alle spese in dipendenza della soccombenza e non in funzione della previa estinzione del debito contratto dalla parte vittoriosa verso i propri ausiliari o difensori.
La Corte valorizza il dato secondo cui, con la nomina del consulente di parte, la parte processuale assume normalmente l’obbligazione di remunerarlo. Tale obbligazione, afferma l’ordinanza, può ritenersi implicita nel conferimento dell’incarico professionale, posto che il mandato si presume oneroso e che il compenso dell’opera professionale non richiede una previa determinazione convenzionale per la sua esistenza.
Da qui discende il principio per cui la nomina del CTP fa presumere de facto l’insorgenza del debito, salvo prova contraria. La controparte, dunque, può vincere tale presunzione soltanto dimostrando che:
Il focus della decisione si sposta, quindi, dal pagamento all’obbligazione. È questa, e non il suo successivo adempimento, a fondare la ripetibilità della spesa processuale.
Le Sezioni Unite prendono espressamente le distanze dall’indirizzo che richiedeva la prova dell’esborso. La critica mossa a tale opzione interpretativa è duplice.
Da un lato, la Corte osserva che essa si fondava talora su un’impropria assimilazione tra spese di consulenza e “spese vive”, senza adeguata giustificazione sistematica; dall’altro, rileva che alcune delle pronunce invocate a sostegno di quell’indirizzo erano maturate in fattispecie peculiari, non sovrapponibili al caso della normale rifusione del compenso del CTP nominato in giudizio.
Soprattutto, secondo le Sezioni Unite, pretendere la prova del pagamento significherebbe introdurre un requisito non ricavabile dall’art. 91 c.p.c., alterando la logica della condanna alle spese e finendo per subordinare la tutela della parte vittoriosa a una sorta di improprio solve et repete. La rifusione delle spese di lite, invece, presuppone che il costo sia giuridicamente riferibile alla parte e causalmente collegato al processo, non che sia già stato materialmente sostenuto.
Uno dei passaggi più importanti della decisione è la netta distinzione tra:
Essa:
Essa, invece:
La distinzione è decisiva sul piano pratico. Per la consulenza stragiudiziale, infatti, la Corte precisa che:
Si tratta di un chiarimento di particolare utilità, perché delimita con precisione due piani spesso confusi nella prassi: spese di lite e pregiudizio patrimoniale risarcibile.
La Corte cristallizza il proprio approdo in tre principi di diritto, che rappresentano il vero nucleo nomofilattico della decisione:
L’enunciazione ha portata generale e sembra destinata a incidere stabilmente sulla prassi liquidatoria.
L’ordinanza delle Sezioni Unite si segnala per chiarezza sistematica e forte impatto operativo. L’opzione ermeneutica accolta restituisce coerenza al regime delle spese processuali, ricollocando il costo del CTP nominato in giudizio nell’alveo naturale dell’art. 91 c.p.c.. In tal modo, la Corte evita di gravare la parte vittoriosa di un onere probatorio ulteriore e non previsto dalla legge, idoneo a comprimere ingiustificatamente il principio della integrale rifusione delle spese necessarie al processo.
La decisione, inoltre, presenta il merito di distinguere in modo netto il costo del CTP processuale da quello della consulenza stragiudiziale, evitando sovrapposizioni concettuali tra il terreno delle spese di lite e quello del risarcimento del danno.
Sul piano applicativo, il principio affermato consente di ritenere che, ove risulti dal fascicolo la nomina del consulente di parte e l’attività da questi svolta nel giudizio, la relativa voce sia in linea di principio recuperabile senza necessità di produrre quietanze o prova del bonifico. Resta ferma, naturalmente, la possibilità di contestare il carattere superfluo o eccessivo della spesa nei limiti consentiti dal sistema.
In definitiva, la pronuncia segna un approdo di particolare rilievo: la rifusione del compenso del consulente tecnico di parte non dipende dall’avvenuto pagamento, ma dall’insorgenza dell’obbligazione di sostenerlo, quando il consulente sia stato nominato nel processo. È un’affermazione che rafforza la funzione compensativa della condanna alle spese e chiarisce, con definitiva autorevolezza, un nodo interpretativo che aveva a lungo diviso la giurisprudenza.