“In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell’elisione del nesso causale, la condotta del danneggiato non deve necessariamente presentare i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed eccezionalità, essendo sufficiente che sia oggettivamente colposa, ossia caratterizzata dall’inosservanza della normale cautela esigibile e correlata alla situazione di rischio percepibile o superabile con l’ordinaria diligenza. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c., quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata mediante l’adozione delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più l’imprudenza del danneggiato assume efficienza causale esclusiva nella determinazione del sinistro, interamente recidendo il nesso eziologico e degradando la cosa a mera occasione dell’evento lesivo.”.
(Cass. civ., Sez. III, ord. 23 ottobre 2026, n. 27680)
L’ordinanza in commento offre un’occasione per tornare su due profili centrali della responsabilità per danni da cose in custodia: da un lato, la necessità che il danneggiato provi il nesso causale materiale tra la cosa e l’evento lesivo; dall’altro, la possibilità che la sua stessa condotta, quando connotata da oggettiva imprudenza rispetto a un rischio percepibile ed evitabile, assuma efficacia causale esclusiva e integri il caso fortuito.
La pronuncia si segnala, inoltre, per la chiarezza con cui distingue il piano della responsabilità oggettiva del custode da quello, logicamente preliminare, dell’accertamento del fatto causale. L’art. 2051 c.c., infatti, alleggerisce il danneggiato dalla prova della colpa del custode, ma non lo esonera dalla dimostrazione che sia stata proprio la res, nel suo concreto atteggiarsi, a cagionare il danno.
La controversia trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da un conducente di ciclomotore nei confronti del Comune di L’Aquila, in relazione a un sinistro che l’attore riconduceva all’impatto della ruota anteriore con una buca/disconnessione del manto stradale situata in prossimità del tratto finale della rotaia della metropolitana di superficie.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, fondandola su due autonome e concorrenti rationes decidendi:
La Cassazione valorizza espressamente tale duplice motivazione, osservando che la sentenza di merito poggia su due basi autonome, ciascuna idonea da sola a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria. Questo dato è rilevante non solo sul piano argomentativo, ma anche sul piano sistematico: la decisione non si limita a negare la responsabilità del custode per effetto del comportamento della vittima, ma afferma ancor prima che non era stata adeguatamente provata la derivazione causale dell’evento dalla cosa.
Uno dei passaggi più significativi dell’ordinanza consiste nel ribadire il principio secondo cui, in materia di danni da cose in custodia, grava sul danneggiato la prova rigorosa del nesso di causalità tra la res e l’evento lesivo.
La Corte precisa che:
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ritiene corretta la motivazione d’appello che aveva escluso il raggiungimento della prova causale in ragione del fatto che:
Il dato di maggiore interesse è che la Cassazione respinge l’assunto difensivo secondo cui la Corte territoriale avrebbe invertito l’onere della prova. Al contrario, la decisione di merito viene letta come lineare applicazione dell’art. 2697 c.c.: non già richiesta di provare la colpa del custode, bensì constatazione del mancato assolvimento della prova sulla derivazione dell’evento dalla cosa.
Ne emerge una conferma importante: la responsabilità da custodia non può essere trasformata in un meccanismo di imputazione automatica del danno solo perché l’evento si sia verificato in prossimità di un bene custodito. Occorre sempre la dimostrazione che il bene abbia operato come concreta causa dell’evento lesivo.
Il secondo profilo centrale nell’ordinanza riguarda la configurazione del caso fortuito in relazione alla condotta del danneggiato. La Corte ribadisce che, in tema di art. 2051 c.c., il comportamento della vittima può non limitarsi a concorrere causalmente con la cosa, ma può anche assumere efficacia esclusiva, recidendo integralmente il nesso eziologico.
Il punto qualificante è che tale comportamento non deve necessariamente rivestire i caratteri dell’assoluta eccezionalità o imprevedibilità. Secondo la Corte, è sufficiente che esso sia oggettivamente colposo, cioè caratterizzato dall’inosservanza della cautela normalmente esigibile in rapporto a un rischio percepibile o superabile con l’ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, la Corte considera decisivi i seguenti elementi fattuali:
Da tale complesso di circostanze la Corte ricava la conclusione per cui la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con l’adozione di normali cautele, sicché l’imprudenza del danneggiato poteva essere qualificata come causa autonoma ed esclusiva del sinistro.
L’ordinanza assume allora un rilievo sistematico preciso: la categoria del caso fortuito, nell’ambito dell’art. 2051 c.c., viene letta in chiave causale. Ciò che conta non è tanto l’anomalia astratta del comportamento del danneggiato, quanto la sua effettiva capacità di porsi, nel caso concreto, come fattore esclusivo nella produzione dell’evento.
L’ordinanza è significativa anche sotto il profilo processuale, poiché utilizza il caso per ribadire i confini del giudizio di cassazione quando il ricorrente, sotto veste di violazione di legge, tenti in realtà di ottenere una rivalutazione del merito.
La Corte dichiara inammissibili le censure riferite agli artt. 115 e 116 c.p.c., chiarendo che:
Nel caso concreto, secondo la Cassazione, il ricorrente non denunciava veri errores in procedendo o in iudicando, ma si limitava a contrapporre alla ricostruzione della Corte d’appello una diversa lettura delle testimonianze, delle fotografie e delle risultanze del verbale della Polizia Municipale.
La pronuncia conferma così una linea rigorosa: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito travestito da denuncia di violazione delle regole sulla prova.
L’ordinanza enuncia quindi il seguente principio di diritto:
“In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell’elisione del nesso causale, la condotta del danneggiato non deve necessariamente presentare i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed eccezionalità, essendo sufficiente che sia ‘oggettivamente colposa’, ossia caratterizzata dall’inosservanza della normale cautela esigibile e correlata alla situazione di rischio percepibile o superabile con l’ordinaria diligenza. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c., quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata mediante l’adozione delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più l’imprudenza del danneggiato assume efficienza causale esclusiva nella determinazione del sinistro, interamente recidendo il nesso eziologico e degradando la cosa a mera occasione dell’evento lesivo”.
Il principio è rilevante per almeno due ragioni.
In primo luogo, perché esplicita che il fulcro dell’indagine non sta nella straordinarietà della condotta del danneggiato, ma nella sua natura oggettivamente colposa in rapporto al pericolo concretamente percepibile.
In secondo luogo, perché chiarisce il rapporto tra art. 2051 e art. 1227, primo comma, c.c.: il contegno della vittima non rileva soltanto come fattore di riduzione del risarcimento, ma può anche assumere portata totalmente interruttiva del nesso causale.
La decisione in esame si lascia apprezzare per la coerenza interna e per la chiarezza con cui ricostruisce il rapporto tra causalità materiale, responsabilità da custodia e fatto del danneggiato.
L’ordinanza ribadisce, anzitutto, che l’art. 2051 c.c. non comporta alcuna attenuazione dell’onere probatorio relativo alla derivazione causale del danno dalla cosa. L’agevolazione probatoria riguarda la colpa del custode, non la prova del fatto costitutivo del diritto risarcitorio.
In secondo luogo, la pronuncia conferma una lettura del caso fortuito fortemente ancorata al concreto atteggiarsi della vicenda causale. Quanto più il pericolo sia visibile, noto, agevolmente evitabile o superabile con normali cautele, tanto più la condotta imprudente del danneggiato può assorbire l’intera serie causale, degradando la res a semplice occasione del danno.
Infine, il provvedimento evidenzia come, nei giudizi in materia di insidie stradali o difetti della sede viaria, il punto decisivo non sia soltanto la presenza dell’anomalia, ma il rapporto tra tale anomalia e la condotta del soggetto leso. L’accertamento resta profondamente casistico, ma la regola di fondo enunciata dalla Corte è chiara: la custodia non equivale a garanzia automatica contro ogni evento lesivo, specie quando il rischio sia concretamente percepibile e il danneggiato ometta le cautele ordinariamente esigibili.