“”L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio”
(Cassazione Civile, Sez. 3, Ordinanza n. 23891 del 22 luglio 2026)
L’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 22 luglio 2026, n. 23891 affronta la questione dell’ambito applicativo degli interessi al saggio maggiorato previsto dall’art. 1284, quarto comma, c.c.: se tale disposizione operi soltanto per le obbligazioni di valuta di fonte contrattuale, oppure si estenda anche alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie, indipendentemente dalla loro fonte e dalla liquidità del credito. La Corte aderisce all’interpretazione estensiva, escludendo che la natura di obbligazione di valore o l’illiquidità della pretesa possano, di per sé, impedire l’applicazione del saggio maggiorato dalla domanda giudiziale. La disposizione, secondo il Collegio, risponde infatti all’esigenza di sollecitare il pronto adempimento, comune a tutte le obbligazioni da soddisfare mediante il pagamento di una somma di denaro. Pur dando atto del contrasto giurisprudenziale, la Terza Sezione ritiene superabili gli argomenti delle interpretazioni restrittive e, senza rimettere la questione alle Sezioni Unite, enuncia il seguente principio di diritto:
“L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio“. (Cass. Civ. Ordinanza 23891/2026)
La stessa ordinanza ricostruisce l’esistenza, sul punto, di tre diversi orientamenti:
Il primo orientamento trova espressione, ad esempio, in Cass. n. 13145/2021, secondo cui la norma si riferisce «ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie quelle che trovano la propria fonte genetica nel contratto, anche se afferenti ad un obbligo restitutorio» [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021], e in Cass. n. 6698/2026, che ne esclude l’applicazione all’obbligazione risarcitoria da inadempimento di obbligazione non pecuniaria, temendo «un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide» e un incentivo a «domande risarcitorie sproporzionate» [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 6698 del 20/03/2026]. L’orientamento intermedio è recepito da parte della giurisprudenza di merito, che con Cass. n. 28036/2025 esclude i super-interessi sul credito risarcitorio, .
Significativo, per il tema qui trattato, che il contrasto sia interno alla stessa Terza Sezione e che pronunce restrittive siano anche di poco anteriori (maggio 2026) all’ordinanza annotata: la scelta di non rimettere alle Sezioni Unite non elimina dunque l’incertezza.
La motivazione dell’Ordinanza confuta i quattro argomenti restrittivi:
Quanto al criterio della liquidità, la Corte osserva che esso è fonte di incertezze, svuota l’art. 1219, secondo comma, n. 1, c.c. ed è incoerente con il consolidato principio (S.U. n. 1712/1995) per cui il credito risarcitorio, pur illiquido, produce interessi compensativi.
L’impatto sul contenzioso sanitario è diretto, perché il filone restrittivo si è consolidato proprio su casi di responsabilità sanitaria. La Corte d’appello di Milano (sent. n. 3317/2025) richiama Cass. n. 19063/2023 e n. 14285/2025, «aventi entrambe ad oggetto casi analoghi di responsabilità sanitaria», per negare i super-interessi al paziente danneggiato. Aggiunge che la norma ha una «spiccata funzione deterrente-afflittiva» che porterebbe a escludere «i debiti risarcitori illiquidi alla data di proposizione della domanda giudiziale», poiché «sarebbe inopportuno sanzionare il debitore che ancora non sa quanto pagare». Valorizza inoltre l’indice sistematico dell’art. 1, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231/2002, che esclude dall’ambito del decreto i pagamenti a titolo di risarcimento del danno. Nello stesso senso si collocano App. Torino Sentenza n. 304/2025 e Trib. Milano Sentenza n. 7641/2025.
L’ordinanza annotata smentisce questa impostazione: ritiene irrilevante tanto la natura di valore quanto l’illiquidità del credito. Ne discende che, nel giudizio contro la struttura sanitaria (responsabilità contrattuale) o contro il sanitario (responsabilità extracontrattuale), la distinzione di fonte perde rilievo ai fini del saggio post-domanda.
Seguendo l’ordinanza, la liquidazione del danno da malpractice si articola in due segmenti:
Restano aperti alcuni profili applicativi che l’ordinanza non affronta:
Il nuovo principio non opera in via automatica. Le Sezioni Unite (n. 12449/2024) hanno chiarito che i super-interessi richiedono uno specifico accertamento e una statuizione ad hoc. In mancanza, il titolo che menzioni genericamente gli “interessi legali” va inteso come riferito al saggio dell’art. 1284, primo comma [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 6698 del 20/03/2026]. Occorre inoltre una specifica domanda, che non può essere proposta tardivamente, ad esempio per la prima volta in appello o in comparsa conclusionale [Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 22559 del 01/07/2026].
Per il danneggiato da malpractice ne deriva un preciso onere difensivo: formulare espressamente, già nell’atto introduttivo, la domanda degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda (individuata come si dirà) al saldo. Non è sufficiente la generica richiesta di “interessi e rivalutazione”, su cui si fonda di norma la liquidazione d’ufficio degli interessi compensativi .
Nel contenzioso sanitario la consulenza tecnica preventiva è condizione di procedibilità della domanda risarcitoria (art. 8, commi 1-2, l. n. 24/2017), in alternativa alla mediazione. Il comma 3 dispone:
“Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, e’ depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’ articolo 281-undecies del codice di procedura civile.“
La retrodatazione degli effetti della domanda al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., affermata da Cass. n. 11804/2025 nei termini indicati nel quesito, si salda con la previsione dell’art. 1284, quarto comma, c.c., che collega il saggio maggiorato al «momento in cui è proposta domanda giudiziale». La giurisprudenza ha individuato il dies a quo, nei procedimenti introdotti con ricorso, nel deposito e non nella notifica [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021].
Sommando il principio dell’ordinanza n. 23891/2026 alla retrodatazione:
L’ordinanza ha il merito di offrire una ricostruzione unitaria e lineare, fondata sulla lettera («dalla domanda»), sulla ratio acceleratoria e su una convincente confutazione dell’argomento letterale tratto dall’incipit della norma. Sul versante risarcitorio, tuttavia l’affermazione relativa ai crediti di valore è resa in un caso di obbligazione restitutoria e si colloca in un contrasto tuttora aperto all’interno della stessa Terza Sezione. È dunque ragionevole attendersi un intervento delle Sezioni Unite.
Nell’attesa, in materia di malpractice medica, la difesa del danneggiato dovrebbe:
La difesa delle strutture sanitarie e degli assicuratori, dal canto suo, dovrebbe valutare con maggiore attenzione l’offerta risarcitoria in sede di ATP. Ciò non toglie che possa continuare a sostenere le tesi restrittive, che sono ancora sostenute da una parte della giurisprudenza di legittimità e di merito.