“”In tema di responsabilità civile, e in particolare di responsabilità sanitaria per danni da lesione dell’integrità psico-fisica (macropermanenti), la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) emanata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 — in ossequio al principio di diritto enunciato in sede di rinvio pregiudiziale da Cass. civ., 7 aprile 2026, n. 8630 — costituisce parametro elettivo della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla salute conforme agli artt. 1226 e 2056 c.c. Ne consegue che essa trova applicazione generalizzata in via indiretta, ossia non in forza di efficacia normativa retroattiva, bensì quale parametro del potere equitativo del giudice, anche con riferimento a liquidazioni relative a fatti lesivi e sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (5 marzo 2025). Il giudice del merito può discostarsene nel caso concreto, eventualmente facendo ricorso a tabelle di elaborazione pretoria, esclusivamente in forza di una motivazione puntuale che dia conto di circostanze del tutto peculiari.”
(Tribunale di Roma – Sezione XIII – Sentenza 30 giugno 2026 n. 10282)
L’entrata in vigore, il 5 marzo 2025, del d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025), recante il regolamento istitutivo della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità (c.d. macropermanenti, comprese tra dieci e cento punti di invalidità) ai sensi dell’art. 138, comma 1, lett. b), del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), ha posto immediatamente gli interpreti e la giurisprudenza di merito di fronte a un interrogativo cruciale di diritto intertemporale e sistematico.
Ci si è chiesti, in particolare, se i nuovi parametri tabellari nazionali dovessero trovare applicazione esclusivamente ai sinistri verificatisi a far data dal 5 marzo 2025 — secondo il limite formale della loro efficacia normativa diretta — oppure se potessero (o dovessero) essere utilizzati dai giudici di merito anche nei giudizi pendenti aventi ad oggetto fatti lesivi anteriori a tale data, con specifico riguardo al vasto contenzioso in materia di responsabilità sanitaria.
La risposta fornita dal Tribunale di Roma, e segnatamente dalla Sezione XIII civile (specializzata nella materia della responsabilità professionale sanitaria), attraverso una serie ravvicinata e coerente di sentenze pubblicate tra l’aprile e il giugno del 2026, è netta: la T.U.N. va applicata anche ai fatti pregressi, operando in via indiretta quale parametro generale dell’equità integrativa del giudice ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Il fondamento nomofilattico su cui poggia l’intero filone giurisprudenziale capitolino, è rappresentato dalla pronuncia della Corte di cassazione 7 aprile 2026, n. 8630 (decisa nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Milano).
Chiamata a sciogliere i dubbi interpretativi circa la portata applicativa del d.P.R. n. 12/2025 nei giudizi relativi a fatti anteriori alla sua entrata in vigore o estranei ai settori della circolazione stradale e della sanità, la Suprema Corte ha osservato che il giudice deve fondare la liquidazione del danno alla salute sui criteri più aggiornati disponibili al tempo della decisione, in quanto maggiormente idonea ad assicurare uniformità ed effettività del ristoro. Muovendo da tale premessa, il giudice di legittimità ha enunciato il seguente principio di diritto:
«la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.» [Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza 7 aprile 2026, n. 8630].
La portata sistematica dell’arresto è evidente: la Cassazione non istituisce una retroattività normativa del regolamento governativo, ma qualifica la T.U.N. come parametro elettivo della liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., estendendone l’operatività in via indiretta tanto ratione temporis (ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025) quanto ratione materiae (alle fattispecie estranee alla RCA e alla responsabilità sanitaria) [Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza 7 aprile 2026, n. 8630].
Le sentenze del Tribunale di Roma successive alla pronuncia della Suprema Corte testimoniano una recezione immediata del nuovo indirizzo nomofilattico.
Particolarmente curata sotto il profilo dell’inquadramento normativo appare Trib. Roma, Sez. XIII, 30 giugno 2026, n. 10282. Il giudice capitolino, dopo aver accertato la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. del sanitario e della struttura per l’omessa prescrizione farmacologica che aveva condotto a fratture vertebrali nella paziente, affronta il tema della quantificazione del danno muovendo dal dato positivo speciale dell’art. 7, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco). Ricorda, infatti, la sentenza che tale disposizione ha esteso alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, e rileva che, in attuazione del citato art. 138, è stata pubblicata con il d.P.R. n. 12/2025 la tabella unica nazionale per le invalidità macropermanenti. Su tale innesto normativo la decisione inserisce il richiamo testuale a Cass. n. 8630/2026, saldando così il rinvio legislativo della legge Gelli-Bianco con la funzione equitativa generale riconosciuta alla T.U.N. dalla giurisprudenza di legittimità per i fatti anteriori al 5 marzo 2025.
Non meno netta è Trib. Roma, Sez. XIII, 11 maggio 2026, n. 7389, resa anch’essa in una fattispecie di responsabilità sanitaria da inadempimento contrattuale (nella quale il Tribunale ha peraltro ribadito l’irrilevanza giuridica della nozione medica di “complicanza” ai fini del superamento della presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.). Passando alla liquidazione dei danni non patrimoniali per un’invalidità permanente del 20% in un soggetto di 42 anni, il Tribunale afferma senza esitazioni che va applicata la T.U.N. introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 in ossequio al principio di diritto espresso da Cass. n. 8630/2026, procedendo quindi a quantificare il danno biologico permanente, l’inabilità temporanea (sulla base del valore giornaliero di euro 56,18 al 100%, ridotto proporzionalmente) e il danno morale (liquidato in via equitativa ex art. 138, comma 3, d.lgs. n. 209/2005 in misura pari a circa il 20% del danno biologico permanente).
Se le pronunce appena richiamate attestano l’adesione di principio all’insegnamento della Cassazione, Trib. Roma, Sez. XIII, 20 maggio 2026, n. 7958 rappresenta probabilmente il precedente più incisivo per misurare la portata pratica del nuovo orientamento rispetto a fatti assai risalenti nel tempo.
Nel caso di specie, il giudizio riguardava i danni fisici e psichici (aggravamento di una pregressa condizione ansiosa evoluta in disturbo ansioso-depressivo disadattativo di entità medio-grave, con invalidità differenziale dal 31% al 60% in un soggetto di 41 anni) derivanti da due interventi chirurgici eseguiti molti anni prima. Il Tribunale affronta espressamente il profilo della distanza temporale dell’evento lesivo e statuisce:
«Per la liquidazione del danno, benché il fatto risalga all’ottobre 2012, occorre far luogo all’applicazione della Tabella Unica Nazionale. Infatti secondo l’orientamento espresso dalla S.C., «la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal D.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.» (Cass. Sent. n. 8630/2026 del 7 aprile 2026).»
Il passaggio è di estremo interesse: neppure un intervallo temporale di oltre dodici anni tra il fatto illecito (ottobre 2012) e l’entrata in vigore del d.P.R. n. 12/2025 (marzo 2025) costituisce ostacolo all’impiego della T.U.N. Ciò conferma che l’individuazione della tabella applicabile attiene esclusivamente al momento dell’aestimatio e della taxatio del danno all’attualità, restando del tutto indifferente l’epoca in cui si è perfezionata la fattispecie di responsabilità (salvo, beninteso, il successivo calcolo degli interessi compensativi sul capitale devalutato all’epoca del fatto e rivalutato anno per anno secondo i principi di Cass., Sez. Un., n. 1712/1995, puntualmente applicati dalla medesima sentenza).
La stabilità dell’orientamento all’interno del Tribunale di Roma è ulteriormente comprovata da altre quattro decisioni.
In primo luogo, le due sentenze “gemelle” pubblicate il 15 giugno 2026, nn. 9302 e 9310, entrambe della Sezione XIII. Nella sentenza n. 9310/2026 (relativa all’erronea asportazione di 60 cm di intestino sano a causa di un’errata tatuazione endoscopica), il giudice, affermata la responsabilità solidale della struttura ex art. 1228 c.c. e del medico, ribadisce che per la liquidazione del danno non patrimoniale patito dal paziente va applicata la T.U.N. in ossequio a Cass. n. 8630/2026. Del pari, nella sentenza n. 9302/2026 (concernente una perforazione colica occorsa durante una colonscopia eseguita in elezione a solo scopo preventivo), il Tribunale richiama il medesimo principio di legittimità e applica i parametri della T.U.N. (anno 2025) per liquidare il danno biologico e l’inabilità temporanea.
In secondo luogo, merita menzione Trib. Roma, Sez. XIII, 24 aprile 2026, n. 6415, che rappresenta una delle primissime applicazioni capitoline del principio (emessa a soli diciassette giorni dalla pubblicazione della pronuncia della Suprema Corte). La sentenza è particolarmente interessante perché illustra come la T.U.N. operi anche nel calcolo del danno differenziale iatrogeno: a fronte di un’invalidità complessiva del 18% e di postumi preesistenti o comunque inevitabili pari all’8%, il giudice utilizza la T.U.N. per determinare il valore monetario del danno macropermanente (18%) — ritenendo i relativi criteri equitativi “più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto” — e sottrae da esso il valore corrispondente alla lesione micropermanente dell’8%, calcolata secondo i criteri dell’art. 139 cod. ass., già estesi alla materia sanitaria dalla legge n. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi).
Infine, a riprova del fatto che il principio ha ormai varcato anche i confini della Sezione XIII e della stessa responsabilità medica, va segnalata Trib. Roma, Sez. XII, 8 maggio 2026, n. 7282. In una controversia estranea alla malpractice sanitaria (infortunio con detrazione dell’indennizzo INAIL e concorso di colpa del danneggiato), la Sezione XII ha liquidato un’invalidità permanente del 18% in un soggetto di 49 anni applicando la T.U.N. attualizzata al 2025 a un sinistro anteriore al 5 marzo 2025, richiamando espressamente Cass. n. 8630/2026.
L’analisi congiunta delle pronunce in commento mette in luce una profonda trasformazione funzionale della Tabella Unica Nazionale.
Nata nel disegno del legislatore (art. 138 cod. ass., come modificato dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, e art. 7, comma 4, l. n. 24/2017) come strumento settoriale destinato a governare i due grandi comparti dell’assicurazione obbligatoria (RCA/natanti e responsabilità sanitaria), la T.U.N. viene elevata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito a paradigma generale della valutazione equitativa del danno alla salute ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Nel settore specifico della responsabilità medica, tale operazione risulta ancor più lineare: poiché l’art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 già imponeva di risarcire il danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass., l’emanazione del d.P.R. n. 12/2025 ha colmato una lacuna attuativa protrattasi per quasi vent’anni. Attraverso il filtro degli artt. 1226 e 2056 c.c., il Tribunale di Roma evita una innaturale frattura tra giudizi relativi a fatti anteriori al 5 marzo 2025 e giudizi relativi a fatti successivi, assicurando che l’attuazione dell’art. 138 cod. ass. spieghi immediatamente la sua capacità ordinante su tutto il contenzioso pendente.
Sotto il profilo strettamente dogmatico, il pregio principale dell’impostazione seguita da Cass. n. 8630/2026 e recepita dal Tribunale di Roma consiste nel tenere nettamente distinto il piano della vigenza temporale della norma regolamentare (soggetta al principio di irretroattività di cui all’art. 11 disp. prel. c.c.) dal piano dell’esercizio del potere equitativo del giudice.
Come chiarito dalle sentenze in esame, ai sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025 la T.U.N. non si applica in via diretta (ossia quale comando normativo vincolante ratione temporis), bensì in via indiretta, quale parametro di conformazione del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c..
Poiché l’obbligazione risarcitoria da fatto illecito o da inadempimento contrattuale ha natura di debito di valore e deve essere liquidata in valori monetari attuali al momento della sentenza, il giudice è chiamato a utilizzare il criterio estimativo che, al tempo della decisione, esprime la criteriologia più aggiornata e idonea a garantire l’effettività e l’uniformità del ristoro. Pertanto, applicare nel 2026 la T.U.N. a un intervento chirurgico del 2012 (come in Trib. Roma n. 7958/2026) non significa affatto applicare retroattivamente il d.P.R. n. 12/2025, ma significa esercitare correttamente l’equità integrativa attuale mediante il parametro valutativo oggi più evoluto.
Un ulteriore corollario di rilievo attiene al destino delle tabelle di elaborazione pretoria (in primis le storiche Tabelle di Milano e le stesse Tabelle di Roma), che per decenni hanno supplito all’inerzia regolamentare nell’attuazione dell’art. 138 cod. ass.
Per il Tribunale di Roma la svolta è particolarmente significativa: il foro capitolino, tradizionalmente legato all’applicazione delle proprie tabelle pretorie, abbandona senza esitazioni il parametro locale per aderire al nuovo standard nazionale.
In forza del principio enunciato da Cass. n. 8630/2026, il rapporto tra T.U.N. e tabelle pretorie per i fatti pregressi si configura ormai in termini di regola ed eccezione:
In assenza di tali eccezionali peculiarità, la scelta del parametro nazionale soddisfa ex se l’esigenza di uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni sull’intero territorio nazionale.
L’orientamento espresso dalle sentenze romane merita piena condivisione per la sua coerenza sistematica e per il contributo offerto alla certezza del diritto nel contenzioso sanitario. Nondimeno, la lettura delle motivazioni sollecita due brevi riflessioni critiche.
In primo luogo, sotto il profilo dello stile motivazionale, nella maggior parte delle decisioni esaminate (nn. 7389, 7958, 9302, 9310 e 10282 del 2026) il passaggio argomentativo si risolve nella trascrizione letterale della massima di Cass. n. 8630/2026, cui segue immediatamente il calcolo numerico delle voci di danno. Se ciò dimostra l’immediata operatività pratica del principio, va tuttavia ricordato che la stessa Suprema Corte, nella sentenza n. 8630/2026, ha avuto cura di precisare che:
«L’adozione dei parametri della T.U.N. nella liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute non esime il giudice dal motivare sulle circostanze del caso concreto che giustificano l’esito liquidatorio prescelto.».
In secondo luogo, proprio sul terreno dell’adeguamento al caso concreto e della quantificazione della componente morale del danno non patrimoniale, le pronunce mostrano un interessante innesto tra i nuovi valori della T.U.N. e la tradizione applicativa consolidata. Così, ad esempio, in Trib. Roma n. 7389/2026, il danno morale per i patemi e le sofferenze connessi all’evento lesivo viene liquidato equitativamente in applicazione dell’art. 138, comma 3, d.lgs. n. 209/2005 in una somma pari a circa il 20% del danno biologico permanente calcolato secondo la T.U.N.; mentre in Trib. Roma, Sez. XII, n. 7282/2026 il giudice, dopo aver operato la personalizzazione per la lesione della cenestesi lavorativa, liquida autonomamente la sofferenza morale soggettiva sulla base della T.U.N. richiamando però anche l’impostazione dualistica propria della tradizione tabellare romana e della giurisprudenza di legittimità.
Ciò dimostra che l’adozione della T.U.N. quale parametro base non cancella, ma anzi raffor, la necessità di una rigorosa allegazione e motivazione in ordine alla personalizzazione dinamico-relazionale e alla componente di sofferenza interiore.
Le sette pronunce del Tribunale di Roma rese tra l’aprile e il giugno del 2026 (nn. 6415, 7282, 7389, 7958, 9302, 9310 e 10282) consegnano agli operatori del diritto una certezza operativa di assoluto rilievo: nel foro capitolino, la Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. n. 12/2025 è divenuta a tutti gli effetti il criterio ordinario di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione macropermanente della salute nella responsabilità sanitaria, anche per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025.
Recependo prontamente il dictum di Cass. n. 8630/2026, la giurisprudenza di merito romana ha saputo coniugare il rispetto del principio di irretroattività della legge con il canone dell’attualità e dell’uniformità della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.. Ne esce profondamente rinnovato il diritto vivente della responsabilità medica, finalmente dotato di un parametro liquidatorio unico, di matrice normativa ma a vocazione equitativa universale, destinato a governare tanto il presente quanto il passato del contenzioso risarcitorio alla salute.