EREDI LEGITTIMI BENEFICIARI DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA: SI PRONUNCIANO LE SEZIONI UNITE

La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo. Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo (Cass. Civ. Sez. Un. 11421/2021)

LA QUESTIONE

Nell’assicurazione sulla vita a favore di terzo (art. 1920 c.c.), come va interpretata la clausola che individua i beneficiari con il termine “eredi legittimi”? Il richiamo alla qualità di erede opera solo sotto il profilo soggettivo (ovvero per individuare i soggetti beneficiari dell’indennizzo assicurativo, i quali poi si divideranno in parti uguali l’indennizzo pagato dall’assicurazione) oppure anche sotto il profilo oggettivo (ovvero sia per individuare i soggetti beneficiari dell’indennizzo assicurativo sia per determinare l’attribuzione dell’indennizzo assicurativo in misura proporzionale alla quota ereditaria di spettanza di ciascuno)?

I FATTI DI CAUSA

Tizio stipula con la Compagnia di Assicurazione Alfa quattro polizze caso vita, nelle quali vengono individuati quali beneficiari gli “eredi legittimi”. Alla morte di Tizio risultano suoi eredi legittimi il fratello Caio e quattro nipoti, figli della sorella – premorta – di Tizio. La Compagnia di Assicurazione corrisponde l’indennizzo dovuto agli eredi legittimi, suddividendolo in cinque quote uguali (fratello e quattro nipoti del de cuius assicurato). Caio, fratello di Tizio, contesta il pagamento effettuato dall’assicurazione deducendo di aver diritto non ad un quinto dell’indennizzo, ma alla metà dello stesso. Il giudice di appello riforma la sentenza di primo grado e accoglie la domanda di Caio affermando che Caio ha diritto a percepire la metà dell’indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre ai quattro nipoti, subentrati per rappresentazione ex art. 467 c.c. nel luogo e nel grado della loro madre, spetta la restante metà da ripartirsi fra loro in quote uguali. La Compagnia di Assicurazione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. Con ordinanza interlocutoria n. 33195/2019 la Terza Sezione civile della Cassazione, rilevata la sussistenza di una questione di diritto già decisa in senso difforme da precedenti pronunce della Corte, rimette il ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

L’ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 33195/2019

L’ordinanza interlocutoria n. 33195/2019 evidenzia come, nell’ambito della disciplina dell’assicurazione a favore di terzo dettata dall’art. 1920 c.c., ed in particolare in merito alla questione della individuazione dei “beneficiari” e della “misura dell’indennizzo” da liquidare in loro favore nel caso in cui le polizze contengano la generica espressione “legittimi eredi”, la Suprema Corte abbia espresso due diversi orientamenti:

I° orientamento: tale clausola si limita ad individuare i beneficiari dell’indennizzo assicurativo, il quale, stante la natura contrattuale della fonte regolatrice del rapporto, andrebbe ripartito in parti uguali, non applicandosi la disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote (Cass. 26606/2016);

II° orientamento: tale clausola andrebbe intesa nel senso che con la stessa le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l’attribuzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto (Cass. 19210/2015).

L’ordinanza interlocutoria conclude richiedendo quindi alle Sezioni Unite di risolvere il contrasto pronunciandosi sulle seguenti questioni:

a) se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai “legittimi eredi”, detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredità;

b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta de/legittimi eredi;

c) se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di “diritto proprio” sancita dalla norma (cfr. art. 1920 u. co c.c.) imponga una divisione dell’indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali“.

LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 11421/2021

La Cassazione compone il contrasto giurisprudenziale enunciando i seguenti principi di diritto:

A) la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 c.c., si configura quale atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l’effetto dell’immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione;

B) la generica individuazione quali beneficiari degli «eredi [legittimi e/o testamentari]» ne comporta lidentificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione della vocazione;

C) ove il contraente assicurato abbia designato specificamente come beneficiari i propri «eredi legittimi», la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione, né quale revoca del beneficio attribuito con la polizza, quest’ultima configurandosi solo se fatta con le forme dell’art. 1921 c.c. (e dunque dell’art. 1920, comma 2, c.c.) e allorché comunque risulti una inequivoca volontà in tal senso;

D) la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli «eredi» designati quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione esclude l’operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l’automatica ripartizione dell’indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione;

E) in forza della designazione degli «eredi» quali beneficiari dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto; rispetto alla prestazione divisibile costituita dall’indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa, ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.

F) rimane ovviamente ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare all’art. 1920 c.c. (arg. dall’art. 1932 c.c.);

G) l’indagine sull’effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

G) l’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte del secondo comma dell’art. 1412 c.c., secondo il quale “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”, con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell’assicurazione; in tal caso, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.