IL TESTAMENTO OLOGRAFO CON SOTTOSCRIZIONE APOCRIFA NON E’ SUSCETTIBILE DI CONFERMA O VOLONTARIA ESECUZIONE DA PARTE DEGLI EREDI LEGITTIMI

L’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma odesecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone,per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che siacomunque frutto della volontà del “de cuius”, sicché detta norma non trovaapplicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la qualeesclude in radice la riconducibilità di esso al testatore” (Cass. Civ., ord. 15 dicembre 2021 n. 40138)

Tizio muore lasciando un testamento olografo. Caia, sorella di Tizio, impugna il testamento lasciato dal fratello e, ritenendo che la firma apposta in calce alle disposizioni testamentarie sia falsa, chiede al Tribunale di dichiarare la nullità della scheda testamentaria. Il Tribunale (con decisione poi confermata anche in appello), pur accertando che la sottoscrizione presente sulla scheda testamentaria non è stata apposta dal testatore (sottoscrizione apocrifa), rigetta la domanda di annullamento del testamento avanzata da Caia ritenendo che la declaratoria di nullità sia preclusa dalla circostanza che costei, pur essendo a conoscenza della causa di nullità, prima di impugnare il testamento aveva dato volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie invalide, ponendo quindi in essere una condotta  inconciliabile con la volontà di impugnare.

La Cassazione accoglie il ricorso presentato da Caia e ribalta l’esito del giudizio.

La Suprema corte evidenzia come l’art. 590 del c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone per la sua operatività l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria, frutto della volontà del de cuius, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale rende il testamento non nullo ma inesistente, escludendone in radice la riconducibilità al testatore.

Nel caso di testamento olografo, infatti, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, è quella di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo. L’accertata apocrifia della sottoscrizione esclude quindi in radice la riconducibilità al de cuius dell’atto di ultima volontà (Cass. 27 luglio 2017, n. 18616, Foro it., Rep. 2017, voce Successione ereditaria, n. 178). Pertanto, in quest’ultima eventualità, la nullità (o meglio l’inesistenza) della disposizione testamentaria non è suscettibile di conferma da parte degli eredi legittimi, potendo quindi essere fatta valere anche a seguito della sua spontanea e volontaria esecuzione da parte degli eredi legittimi. A parte questo caso, la regola sancita dall’art. 590 c.c. è di applicazione generale, operando anche rispetto all’annullabilità del testamento per incapacità del de cuius (Cass. 13 luglio 2017, n. 17392) ma non anche rispetto alle disposizioni testamentarie lesive della legittima (Cass. 5 gennaio 2018, n. 168, id., Rep. 2018).